Appendice 5 — Note per un progetto di legge integrativo della 103/75
Questa appendice raccoglie una proposta di criteri per integrare la legge 103/1975 dopo la sentenza n. 202 del 1976 della Corte costituzionale. Il documento affronta il nodo delle emittenti locali, della distribuzione delle frequenze, del controllo pubblico e del rapporto con i ripetitori delle televisioni estere.
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Premesse generali
Il documento parte da un punto fermo: la nuova normativa sulle emittenti radiofoniche e televisive di ambito locale non sostituisce la legge 103/75, ma ne implica la piena vigenza. Proprio per questo bisogna distinguere con nettezza tra radio e TV locali, da una parte, e ripetitori delle televisioni estere, dall’altra.
Il criterio generale dichiarato è garantire a tutti i cittadini uguali opportunità di ricezione di programmi radio e TV locali, senza privilegiare le aree più densamente popolate.
Frequenze e ambito locale
Assegnazione delle frequenze
Il piano nazionale delle frequenze deve essere redatto dal Ministero, ma con controllo del Parlamento e d’intesa con le Regioni interessate. Le frequenze disponibili a livello regionale vanno determinate sulla base di un piano dei bisogni di informazione, cultura e formazione della popolazione.
Priorità del servizio pubblico
L’assegnazione deve rispettare le esigenze prioritarie del servizio pubblico nazionale e del suo sviluppo, soprattutto in relazione all’accesso e al decentramento previsti dalla legge.
No ai collegamenti fissi
Nessun collegamento tecnico fisso tra radio e TV locali e, allo stesso modo, nessun collegamento fisso tra emittenti locali e televisioni estere.
Definizione di ambito locale
Per la radio si prevede la sola modulazione di frequenza. L’area di servizio viene definita su base tecnica: raggio non superiore a 15 km nelle zone meno popolate e di campagna, non superiore a 8 km nelle città e nelle aree intensamente popolate.
Autorizzazione e controllo
Il controllo sull’esercizio delle attività autorizzate e sui soggetti che le gestiscono viene attribuito alla Regione interessata: la Giunta decide sentiti gli enti locali dell’area coinvolta. Il controllo tecnico sulle frequenze resta invece al Ministero.
Prevalenza del pubblico
Nei casi in cui le richieste di utilizzo delle frequenze superino quelle disponibili, il testo propone che prevalgano le iniziative pubbliche su quelle private e le iniziative locali sui ripetitori provenienti dall’estero.
Sistemazione transitoria
Viene chiesto anche di prevedere indicazioni per l’azzeramento e la sistemazione transitoria delle situazioni pregresse, così da riportare ordine in un quadro già fortemente disordinato.
Garanzie, limiti e obblighi per le emittenti locali
Struttura societaria e trasparenza
Le società devono presentare una relazione con piano finanziario, costi, spesa presuntiva ed entrate approssimative, oltre a bilanci-tipo da cui risultino fonti di finanziamento e organico.
Divieto di cartelli e limiti alla concentrazione
Il documento chiede garanzie minime contro concentrazioni e oligopoli: no a cartelli tra titolari di autorizzazioni, no a gestione comune di produzione e diffusione dei programmi, limiti sulle connessioni, sulla pubblicità e sull’autoproduzione.
Autoproduzione minima
La produzione realizzata autonomamente deve rappresentare almeno i due terzi della programmazione settimanale e almeno il 50% di quella quotidiana.
Programmazione minima
Si propone un tempo minimo di programmazione: almeno tre giorni la settimana e almeno 3-4 ore al giorno.
Pubblicità locale
La durata complessiva dei messaggi pubblicitari non deve superare il 5% del tempo totale di trasmissione, con un massimo di sei minuti per ogni ora, e deve essere riservata alla pubblicità locale.
Durata dell’autorizzazione
La durata massima dell’autorizzazione viene fissata in sei anni.
Cinema e telefilm nazionali
Le emittenti televisive locali devono rispettare gli adempimenti previsti dalla legge sul cinema per la diffusione di film e telefilm nazionali, con invio dei borderò alla SIAE.
I ripetitori di emittenti straniere
Il testo considera urgente intervenire contro la presenza delle cosiddette “false” emittenti estere, ritenute una distorsione del principio di eguaglianza: chi trasmette dal territorio nazionale subisce vincoli e regole, mentre chi fa partire formalmente il segnale dall’estero può aggirarle irradiando senza limiti sull’intero territorio italiano.
Resta comunque fermo il rispetto dell’articolo 40 della legge 103/1975 per la pubblicità trasmessa dalle vere emittenti straniere mediante ripetitori sul territorio nazionale.
Il senso del documento
Queste note mostrano bene il passaggio delicato che si apre dopo la sentenza 202/76: da una parte il riconoscimento di spazi locali, dall’altra la necessità di evitare che l’apertura si trasformi in deregulation, reti private di fatto nazionali o nuovi oligopoli.
È un testo che ragiona insieme su pluralismo, controllo pubblico, ruolo delle Regioni, limiti tecnici e responsabilità dell’iniziativa privata.